scissione non proporzionale
Not. … Sassoli, 24.01.2002, ha scritto:
La società Alfa spa,
partecipata da due gruppi di soci rispettivamente al 53% ed al 47%, intende
procedere alla scissione della stessa mediante costituzione della nuova società
Beta spa e "trasferimento" alla stessa di parte del proprio patrimonio
(sostanzialmente un immobile strumentale).
Alla società Alfa spa
parteciperà esclusivamente il primo gruppo di soci, mentre il secondo gruppo
parteciperà alla società Beta spa.
Indi, chiedo: è lecito nella
scissione operare un'alterazione della compagine sociale della società scissa?
Not. Bruno Panella:
Si chiama scissione non
proporzionale (art. 2504 octies, u.c., c.c.).
Ti segnalo, peraltro, che il
Tribunale di Verona, con decreto a mio avviso non condivisibile (2/12/1999 in
Le Società, 4, 2000, pag. 448) ha ritenuto illegittima un'ipotesi simile alla
tua.
Not.
Giuseppe Pappalardo:
Penso di no.
Farei una scissione "normale" e poi delle cessioni di quote.